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E' necessario prevedere le zone destinate a parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, in modo che sia agevolato l'avvicinamento relativo agli accessi degli edifici. Il massimo dislivello ammissibile tra la zona carrabile e la zona pedonale è di cm 2,5. In caso di dislivello maggiore è necessario prevedere rampe con pendenza non superiore al 15%. In ogni caso si deve provvedere a differenziare con variazione di colore le due zone. La zona riservata all'autovettura, deve avere una larghezza minima di cm 170 e prevedere sul lato sinistro una seconda zona, non inferiore a cm.150 per consentire il movimento del guidatore handicappato. Anche queste due zone devono essere sullo stesso piano o devono avere un dislivello max. di cm.25; inoltre la zona di libero movimento deve essere contrassegnata da strisce trasversali bianche. Abbiamo qui esemplificato tre tipi di parcheggi riservati a veicoli di invalidi. Tali posti macchina devono essere sempre segnati da appositi cartelli indicatori e devono trovarsi nella più diretta vicinanza degli accessi agli edifici. Molto spesso si hanno due posti auto abbinati per mezzo di un'unica zona centrale destinata al libero movimento dell' individuo. Il più diffuso schema di parcheggio è quello a spina di pesce che non deve però avere un'inclinazione superiore a 30°. In caso di zona parcheggio parallela al marciapiede, la lunghezza del posto auto riservato agli invalidi non deve essere inferiore a cm. 500 se in testa al parcheggio e non inferiore cm.600 se in posizione intermedia. In ogni caso deve essere nel punto più vicino all'accesso dell'edificio.
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